Leggi Regionali Usi Civici


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Guida agli usi civici
leggi regionali
Le leggi regionali di attuazione della legge nazionale n. 1766/1927 e dell’art. 3 della legge – montagna n. 97/1994.

In genere, il legislatore regionale ha ricalcato le norme della legge nazionale: solo alcune regioni hanno cercato di introdurre più attuali forme di gestione, mentre altre si sono limitate a norme transitorie di sanatoria e di sistemazione delle situazioni illegittime.


Indichiamo anche le leggi regionali che hanno dato attuazione alla legge nazionale 31 gennaio 1994 n.97, che all'art.3, ha dettato i principi in base ai quali le regioni provvedono al riordino della disciplina delle gestioni dei patrimoni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.


L’art.3 ha, in particolare, previsto la possibilità di conferire a dette gestioni “la personalità giuridica di diritto privato”, secondo modalità da stabilirsi con legge regionale, sul modello delle comunioni familiari montane di cui all'art. 10 della legge-montagna n. 1102 del 1971.


Indichiamo, per ogni regione, le disposizioni legislative di maggior interesse della materia.


Regione Abruzzo: La legge regionale Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25(norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche)ha ammesso la convalida delle alienazioni delle terre civiche non previamente assegnate a categoria ed ha introdotto l'istituto della sclassificazione delle terre civiche, le quali, per effetto di utilizzazioni improprie consolidate, abbiano perso l'originaria vocazione agro-silvo-pastorale (art. 7, 4° comma e 10 ult. co.).
La normativa regionale sulla sclassificazione, pur derogando ai principi generali della legge statale, è stata considerata costituzionalmente legittima, proprio in ragione della imponenza del fenomeno delle trasformazioni irreversibili del territorio regionale. Occorre dire che tale processo è stato favorito dallo stesso Ministero d'Agricoltura, che, negli anni '50/'60, aveva autorizzato l'alienazione ed il mutamento di destinazione di larghe estensioni di territorio montano, non ancora assegnato a categoria, per nuovi insediamenti nelle zone di espansione dei vecchi centri e per la creazione di centri turistico – sportivi.

La sentenza della Corte cost. sull’istituto della classificazione (sent. n. 511 del 30 dicembre 1991) è pubbl. in Giust. Civ. 1992,I.1167 con nota di Marinelli, Usi civici e poteri delle regioni.

La l.r. 3 marzo 1988, n. 25, all’art. 11, prevede la gestione dei beni civici a mezzo aziende e convenzioni con società a partecipazione pubblica sul modello della l.r. campana n. 11/81. La l.r. 25/88 ha subito varie modifiche: l’art. 10 è stato modif. dalla l.r. 8 settembre 1988 n. 77 e l’art. 9 dalla l.r. 20 aprile 1989 n. 37, ed è stata succ. modificata dalla l.r. 12 gennaio 1998 n.3.



Con la l.r. 14 settembre 1999 n. 68 sono state stabilite le procedure per la determinazione del valore dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche.


L’Abruzzo ha dato attuazione all’art. 3 della legge – montagna n. 97/94 con la l.r. 18 maggio 2000 n. 95, succ. modif. da l.r. 23 giugno 2006 n. 21. La l.r. 95/2000, all’art.17, ha stabilito che alle organizzazioni montante che gestiscono i patrimoni agro- silvo-pastorali in proprietà collettiva, può essere attribuita, “ per loro richiesta, la personalità giuridica di diritto privato, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria”.


Regione Basilicata: con la l.r. 19 maggio 1997, n. 23(norme per la tutela e lo sviluppo delle zone montane), art. 4, la Regione si è limitata a prevedere il censimento delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, rimandando a leggi successive il riordino delle dette organizzazioni montane, in conformità dei principi di cui all’art. 3 l. naz.n. 97/94.


Con la 1.r. 12 settembre 2000, n, 57(mod. dalla succ. l.r. 5 luglio 2002 n. 25), la regione Basilicata ha abrogato la precedente l.r. 2 settembre 1996, n. 42 (che aveva introdotto le forme di gestione previste dalla 1. 8 giugno 1990 n. 142 anche per le terre di cat. A), ed è tornata al sistema tradizionale della l. 1766/27.


Regione Calabria: la regione Calabria ha dettato norme in materia di usi civici molto tardi con la l.r.21 agosto 2007 n. 18. Segnaliamo soprattutto il conferimento ai comuni “… delle funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l’affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico...” (art. 14).
La Regione si è riservato il solo potere di esame di legittimità e di merito dei provvedimenti comunali, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale il provvedimento comunale è tacitamento approvato (art. 15).
Con la l.r.14 luglio 2003, n. 10 sulle aree protette, all’art. 22 si dispone che nella area protetta restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, esercitati secondo le consuetudini, salvo il diritto all'applicazione della liquidazione degli usi civici a norma dell'articolo 11, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.


Regione Campania: tra le prime regioni a legiferare è stata la Campania con la l.r. 17 marzo 1981, n. 11, che è, più che altro, una legge di programma e poco operativa. La l.r. campana ha avuto tuttavia il pregio di aver sospeso la quotizzazione delle terre atte a coltura (terre di cat. B) e favorito le forme cooperative di gestione delle terre produttive agricole sulla base di piani e programmi: è prevista anche la partecipazione del comune, il quale conferisce alle cooperative le terre di cui è titolare, e di enti pubblici, come la regione e la comunità montana; in quanto apportatori di capitali o altre forme di finanziamento.
Di recente, la Giunta regionale campana con la delibera 23 marzo 2010 n. 368 ha definito tra le destinazioni d’uso ammissibili per le terre gravate da usi civici la realizzazione, l’esercizio e la gestione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.


Regione Emilia Romagna: con la l.r.2 settembre 1991 n.22 sono state dettate norme in materia di istruttoria per il riordino degli usi civici.L’art. 1 stabilisce che “per le operazioni di verifica demaniale ed ogni altra attività amministrativa di sistemazione e gestione delle terre di uso civico la Giunta regionale si avvale di norma di personale proprio, di personale tecnico dell’E.R.S.A. (Ente regionale di sviluppo agricolo) e delle Comunità montane. Solo in via eccezionale è prevista la facoltà di affidamento a professionisti esterni, iscritti agli albi professionali dei rispettivi Ordini, con specifica competenza in materia


Regione Friuli Venezia Giulia: il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma con statuto speciale approv. con legge cost. n. 1 del 31 gennaio 1963. In base all’art. 4, 4° comma, dello Statuto speciale, la Regione ha potestà legislativa sulla materia usi civici.

Nella Regione Friuli V.G. i commissari per gli usi civici hanno continuato ad esercitare le funzioni amministrative di cui agli art. 27 e 28 della legge nazionale 1766/27 in base a specifiche disposizioni normative regionali, con le quali sono stati anche fissati i compensi e le indennità di carica (l.r.29 ottobre 1988 n.63 e succ. modifiche: l.r. 11 dicembre 1989 n.34 integr. da l.r. 34 del 16 agosto 1990 e succ. da l.r. n. 13 del 19 febbraio 1996. Con la l.r. 18 agosto 1990 n. 34 sono state dettate disposizioni circa i compensi dovuti dalle amministrazioni comunali ai periti incaricati, su richiesta del commissario per gli usi civici, per le operazioni di verifica, di riordinamento e liquidazione degli usi civici.
Con la l. r. 5 gennaio 1996 n. 3 è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alle associazioni e ai consorzi di comunioni familiari montane o ad organizzazioni simili (Vicinie, vicinanza consorziale o consorzio vicinale, etc.), sono stati stabiliti i requisiti per il riconoscimento (art.1), la facoltà di coordinamento tra associazioni ed enti locali (art. 5) ed i poteri delle associazioni riconosciute (art. 6).
Con la l.r. di bilancio 23 luglio 2009 n. 12, all’art. 12 commi 45, 46 e 47 sono state dettate disposizioni specifiche in materia: il comma 45 riguarda la conferma delle funzioni amministrative dei commissari fino a quando non ci saranno nuovi commissari; al comma 46 si prevede che la regione possa autorizzare operazioni immobiliari sui terreni gravati da usi civici, al comma 47 si prevedono finanziamenti non superiori a 10.000 euro a favore dei piccoli comuni per la ricognizione delle aree gravate da usi civici.
Con la l.r.16 dicembre 2005 n.31 sono state regolamentate le concessioni per l’allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano – Grado. In part. all’art. 2 – bis, introdotto con un articolo aggiunto dalla l.r. 30 dicembre 2009 n. 24, è stata disposta la sospensione dell’uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l’allevamento dei molluschi bivalvi, per tutta la durata della concessione.


Regione Lazio: il Lazio, con la l. r.3 gennaio 1986, n. 1, ha cercato di inserire le terre soggette al regime della legge usi civici nella pianificazione urbanistica territoriale, in modo da rispettarne la destinazione e le potenzialità di sviluppo.
La l.r. 1/86 ha previsto anche una procedura di sanatoria generalizzata. Con la l.r. 1/86, integrata e succ. modificata dalla l.r. 27 gennaio 2005 n. 6 e dalla l.r. 18 febbraio 2005 n.11, è stata autorizzata, in via generale, l'alienazione sia delle terre civiche che abbiano destinazione edificatoria nei p.r.g. che dei terreni oggetto di costruzioni abusive (art. 5 e 8). In particolare, la l.r. n.6/2005, all’art. 4, ha attribuito ai comuni, le cui collettività sono titolari dei diritti di uso civico, le funzioni e i compiti relativi alla liquidazione dei diritti stessi gravanti sui terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.
La l.r.6 agosto 1999 n.14(norme sul decentramento amministrativo), all’art.37, modif. dall’art. 12 della l.r. 27 gennaio 2005 n.6, ha attribuito ai comuni la funzione di vigilanza sui beni di uso civico e di demanio armentizio.
Il Lazio finora non si è occupato di dare attuazione all’art. 3 della legge montagna n. 94 del 1997, nonostante che l'art. 3 della l.97 segni un ritorno, quanto mai significativo, ai principi ed al sistema imprenditoriale della l.4 agosto 1894, n. 397sulle università agrarie.


Regione Liguria: con la l.r.2 luglio 2002 n. 27 è stata data attuazione alla legge nazionale del 1927 in materia di usi civici e con il succ. regolamento reg. del 24 agosto 2007 sono state stabilite le modalità di esercizio delle funzioni trasferite.

Regione Lombardia: con la l.r.24 maggio 1985 n. 52 sono state dettate norme organizzative in materia di usi civici e con la l.r.16 maggio 1986 n.13 sono state date disposizioni procedurali nella stessa materia. Queste leggi sono state abrogate dall’art. 176 della l.r.5 dicembre 2008, n. 31,Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. La l.r. n. 31, Titolo XI (artt. 165- 175) ha dettato nuove disposizioni in tema di usi civici.

Regione Marche: non sono state finora emanate disposizioni normative in materia.

Regione Molise: ha dato attuazione alla legge nazionale in materia di usi civici con la l.r.3 luglio 2002 n. 14 (usi civici e gestione delle terre civiche).


Regione Piemonte: la l.r.2 dicembre 2009 n. 29 regolamenta le attribuzioni regionali di funzioni amministrative e disciplina la materia degli usi civici.

Regione Puglia: la l.r.28 gennaio 1998 n. 7 e succ. mod. ha disciplinato la materia usi civici e terre collettive seguendo, anche per quanto riguarda le forme di gestione, il modello della legge statale n.1766 del 1927 ed è stata succ. integrata dalla l.r. 4 agosto 2004 n.14 e dalla l.r. 28 giugno 2007 n.19 (che ha integrato l’art. 54 della l.r. 14/2004 e l’art. 10 della l.r. 7/98).

Regione Sardegna: è una regione autonoma a statuto speciale (approvato con legge cost. 26 febbraio 1948 n.3 ed in base allo statuto speciale ha potestà legislativa in materia di usi civici art. 3 lett.n).
Con la l.r.12 del 14 marzo 1994, succ. mod. dalla l.r. 4 aprile 1996 n. 18 sono state dettate norme in materia di usi civici, dando attuazione alla legge statale n.1766/27, anche per quanto riguarda le forme di gestione. La l.r. 12/1994 è stata da ult. modificata dalle l.r. 4 dell’11 maggio 2006 e n. 9 del 12 giugno 2006 e dall’art. 21, 9° comma della legge finanziaria reg. 2007.

Regione Sicilia: è una regione autonoma a statuto speciale approv. con r.d.l. 15 maggio 1946 n. 455.
Con la l. r.2 gennaio 1940, n. 1 si stabilisce l’obbligo per i proprietari di terreni nelle zone della Sicilia ad economia latifondistica, di attuare la colonizzazione dei propri fondi con la creazione di unità poderali e la stabilizzazione delle famiglie coloniche sul fondo, conformemente alle prescrizioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nei modi e nei termini stabiliti dal Ministero stesso.
Il D.lgs.7 maggio 1948, n. 789 regolamenta le funzioni amministrative del MAF(Ministero dell'agricoltura e delle foreste)in Sicilia.
Con il D.lgs.2 marzo 1948, n. 141 sono stabilite le attribuzioni della Corte di appello di Palermo, quale giudice di appello competente per territorio sulle vertenze in tema di usi civici nell’isola.
Con la l.r.2 gennaio 1979 n.1all'art. 13 le funzioni amministrative regionali in tema di usi civici sono state attribuite ai comuni.
Con la l.r.3 marzo 2009 n.1 sono state introdotte nuove norme in materia di usi civici e di cantieri di servizio.


Regione Toscana: la l.r.17 luglio 1972, n. 20 all’art. 4 stabiliva che la Giunta Regionale autorizza la destinazione dei beni delle comunioni familiari ad attività turistiche. La norma è stata abrogata dalla l.r 18.8.1992 n. 39 sul riordino delle comunità montane, anch'essa abrogata da disposizioni successive.
Con la l.r. 21.1.1985 n. 5 è stata regolamentata l’istituzione del Parco delle Alpi Apuane e all’art. 13, come sostituito dall’art. 13 l.r. n. 52 del 1990, si è stabilito che il Consorzio del Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel Parco; nelle aree interessate agli usi civici gli interventi ammissibili e le relative modalità attuative devono risultare dal confronto tra le finalità del Parco di cui all'art. 1 e le regole proprie degli usi civici. L’art. 13 è stato successivamente abrogato.
Il Parco delle Alpi Apuane è ora regolamentato dalla l.r.11.8.1997 n. 65, Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del Consorzio. L’art. 24 della l. r. n. 65/1997 stabilisce che il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalità proprie dell'area protetta.
Con l’art. 2, lett.o) della l.r. 23.1.1989 n. 10, norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, caccia e pesca, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti “usi civici limitatamente ai piani di gestione dei beni di uso civico ed ai piani economici per i beni silvo-pastorali, al giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni o concessioni a terzi, ed agli accertamenti delle migliorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici
Con regolamento regionale del 7.3.1992 n. 1, in attuazione della l. 17 aprile 1957, n. 278 è stato costituito il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni civici frazionali.
Con l’art. 3 della l.r.13.12.1993 n. 93, recante norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati, si stabilisce che i piani provinciali nel localizzare le pisce e gli impianti sciistici devono tenere conto dei vincoli e degli eventuali usi civici esistenti sul territorio.”

Regione Trentino Alto – Adige: regione autonoma a statuto speciale approv. con legge cost. 26 febbraio 1948 n. 5, e attuato con d.P.R. 17 luglio 1952 n.1064.”

Le Provincie di Trento e Bolzano hanno potestà di emanare norme legislative in materia di usi civici (art.8 n.7 del d.P.R.31 agosto 1972 n. 670 di approv. t.u. delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino Alto Adige).
l.p. Trento 12 giugno 1980 n. 16sull’amministrazione dei beni di uso civico.
l.p. Trento 11 agosto 1997 n. 13, legge urbanistica provinciale, modif. dalla l. p. 2.7.2007 n. 3 art. 46.
l. p. Trento 17 febbraio 2000 n. 7, nuovo ordinamento del commercio, art.1 lett. o).
l.p. Bolzano 28 novembre 2001 n. 17, legge sui masi chiusi, modif. dalla l. p 22.1.2010 n. 2.
l.p.Trento 13 marzo 2002 n. 5sull’amministrazione dei beni di uso civico.
l.p. Trento 23 nov. 2004 n.9 in materia di programmazione, di contabilità ed usi civici.
l.p. Trento 14 luglio 2005 n. 6 nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico.

Regione Umbria: l.r. 17 gennaio 1984 n. 1(norme in materia di usi civici e sull’uso produttivo delle terre pubbliche), succ. mod. dalla l.r. 2 dicembre 1998 n.45, che ha seguito il modello della legge campana, per quanto attiene la forme di gestione delle terre produttive agricole.

Regione Valle d’Aosta: regione autonoma a statuto speciale approv. con legge cost.26 febbraio 1948 n.4.
La Regione ha potestà legislativa nelle materie “usi civici, in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali, ordinamento delle minime unità culturali” (art. 2, lett. o) statuto speciale.
Le servitù della Val d’Aosta rientrano tra le comunioni familiari montane (art. 10 e 11 l.3 dicembre 1971 n.1102).
l.r.22 aprile 1985 n.16, sulle funzioni trasferite alla regione in materia di usi civici, consorterie e promiscuità per condomini agrari e forestali.
l.r.17 aprile 2001 n. 8, in materia di allevamento bovino, ovino, caprino e di prodotti derivati ottenuti mediante metodi biologici (art. 3).
l.r.2 luglio 2004 n. 11, sull’espropriazione per pubblica utilità in valle d’Aosta (art. 2).

Regione Veneto: il Veneto, con la l.r.19 agosto 1996, n. 26 sul riordino delle Regole, ha confermato la gestione del patrimonio antico secondo la consuetudine, le norme statutarie e le leggi forestali statali e regionali (art. 12).
La materia degli usi civici è regolata dalla l.r.22 luglio 1994 n. 31 succ. mod. dalla l.r. 25 luglio 2008 n.9 (disp. di riordino e semplificazione normativa collegata alla legge finanziaria 2007 in materia di usi civici, agricoltura, caccia e pesca).
l. r.21 novembre 2008 n. 21, disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato (artt. 37 e 45).
Nella materia usi civici la Regione Veneto ha seguito il modello di gestione della l. 142/90 e succ. modifiche.


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1 commento:

  1. per la Regione Basilicata, la LR 57/2000, dopo le modifiche apportate dalla LR 25/2002, è stata ulteriormente modificata dalla LR 15/2008. Qui il testo coordinato http://demaniocivico.blogspot.it/2008/11/legge-regionale-n.html

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